Una interessante sentenza del Tribunale di Napoli 9 novembre 2010 - 25 gennaio 2011, è intervenuta in materia di responsabilità del gestore degli impianti sciistici.
L'attrice conveniva in giudizio la società di gestione degli impianti di risalita davanti al Tribunale partenopeo, poiché luogo di propria residenza.
Riferiva di avere acquistato uno skipass giornaliero presso la convenuta e che nel corso di una discesa veniva urtata violentemente alle spalle da altro utente che faceva uso di uno snowboard, riportando lesioni personali. Chiedeva il risarcimento dei danni.
Parte convenuta, nonché la Compagnia di Assicurazioni chiamata in garanzia e manleva, eccepivano anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto, poiché - a loro dire - si sarebbe dovuta applicare la regola generale del foro del convenuto, quindi sarebbe stato competente il Tribunale del luogo ove ha sede la società degli impianti e non quello di residenza dell'attrice; eccepivano inoltre la mancanza di collegamento tra impianti di risalita e piste da sci, con conseguente esclusione di unicità del rapporto giuridico e di responsabilità, sostenendo di conseguenza, che la responsabilità per danni durante la fase di salita sarebbe contrattuale mentre quella durante la fase di discesa extracontrattuale.
Il tribunale ha ritenuto di non potere condividere tale qualificazione giuridica, propendendo invece per l'unicità del soggetto titolare della pista e dell'impianto di risalita; da ciò si ha la conseguenza che con l'acquisto dello skipass lo sciatore concluda un contratto non solo riferito al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambi i casi contrattuale.
Dalla qualificazione giuridica data al rapporto consegue che è applicabile la disciplina del consumatore e quindi si può affermare la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza del consumatore.
Per quanto riguarda poi, nella fattispecie, la responsabilità giuridica del gestore degli impianti, essa è ravvisabile nell'obbligo di legge che il gestore ha di delimitare, recintare, segnalare le aree riservate alla pratica dello snowboard rispetto a quelle per lo sci alpino.
Naturalmente tale responsabilità del gestore può concorrere con la responsabilità extracontrattuale del terzo che ha materialmente provocato l'incidente.
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