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martedì 15 novembre 2011

Cassazione Civile: responsabilità del notaio per mancata visura registri immobiliari

La Cassazione, ribadendo l'orientamento consolidato, ha elaborato il seguente principio di diritto in merito alla responsabilità del notaio per mancata effettuazione della visura dei registri immobiliari nell'ambito di una operazione di compravendita immobiliare:

"In relazione alla inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'articolo 2236 Codice Civile con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie per l'arretrato in cui versavano le Conservatorie all'epoca della stipula e per la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di cui ai cd. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve".
(Corte di Cassazione , Sentenza 27 ottobre 2011, n.22398)

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