A cura dell'Avv. Alessandro Nigro (vai al nostro sito web)
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venerdì 25 febbraio 2011

CONDANNATA PER LITE TEMERARIA LA MOGLIE CHE SI OPPONE IN MODO PRETESTUOSO

DECRETO INGIUNTIVO
Tribunale di Varese - Sezione I - Sentenza 22 gennaio 2011 n. 98
Sanzionata ai sensi dell'articolo 96, comma III, del codice di procedura civile come introdotto dalla legge 69/2009: l'opposizione pretestuosa al decreto ingiuntivo costa all'attrice ben diecimila euro.
Il motivo? Ha abusato dello strumento processuale per il semplice fatto di essere nel bel mezzo di una separazione litigiosa con il marito, causando un danno indiretto all'erario. Peccato che le liti temerarie siano ora punibili "d'ufficio" per evitare che il ricorso al tribunale anche per futili motivi rallenti l'intera "macchina giudiziaria" e faccia lievitare i risarcimenti dovuti per l'irraggionevole durata dei procedimento ex lege Pinto. Il tribunale di Varese, nella sentenza 98/2011, ha condannato quindi l'opponente al rimborso delle spese del giudizio e a «una pena pecuniaria in favore della controparte».
(Fonte: Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore)

IL MILLEPROROGHE ALLA CAMERA

Roma,25 febbraio 2011 - Milleproroghe corsa contro il tempo per la conversione. Sono in corso infatti nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo al cosiddetto "decreto legge Milleproroghe" . Al termine delle dichiarazioni di voto ci dovrebbe essere la prima chiama per la fiducia. Le operazioni di voto dovrebbero concludersi intorno alle dodici. Sempre nel pomeriggio di oggi è previsto il voto sul provvedimento. Eppoi, la corsa contro il tempo prevede che il decreto passerà alle ore 18 alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato per un esame rapido e per consentire l'approdo nell'Aula di Palazzo Madama . Il via libero definitivo è previsto per domani.

 Dieci gli interventi operati per andare incontro ai rilievi del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Queste le novità rispetto al testo uscito dal Senato.
Concorso precari. Stralciata la norma che prorogava fino al 31 agosto 2012 le graduatorie degli insegnanti precari, su cui si era pronunciata la Corte costituzionale e che prevedeva un vincolo per le supplenze legato alla provincia.
Salvamento acquatico. Soppressa la norma che prevedeva l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto che disponesse regole per i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico con la sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2009.
Incrocio proprietà tv-quotidiani. Rimane prorogato sino al 31 dicembre del 2011 il divieto di partecipazioni in imprese editrici di quotidiani per chi possiede televisioni nazionali con più di una rete su piattaforma, invariati però i parametri di regolamentazione.
Consob. È stata soppressa nel maximendamento del Governo sostitutivo del Dl milleproroghe la riorganizzazione dell'organismo
Anatocismo. Corretta la norma sull'anatocismo, la cosiddetta "salva-banche". Resta fermo il principio che «la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». Ma il nuovo testo prevede che «in ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già pagati».
Demolizioni in Campania. Cancellato il blocco delle demolizioni delle case abusive in Campania. Il testo originario faceva slittare il via agli abbattimenti al 31 dicembre 2011.
Immobili a Roma. Cancellata l'esclusione della retrocessione per gli immobili a Roma interessati da procedure di esproprio.
Allargamento consigli comunali. Soppressa la norma che consentiva un aumento del numero dei consiglieri comunali e degli assessori nelle città con più di 1 milione di abitanti.
Contratti Etna. Cassata la proroga delle concessioni dei contratti nella zona del vulcano.
Autorità vigilanza su contratti pubblici. Cancellata l'estensione anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma.
(Fonte: Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore)

mercoledì 16 febbraio 2011

MEDIAZIONE: AGGIORNAMENTI PARLAMENTARI

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato giovedì  10 febbraio l’ emendamento n. 1.10000, a firma dei relatori Malan e Pichetto Fratin, al disegno di legge di conversione del decreto cosiddetto Milleproroghe (AS 2518), emendamento  che dispone la proroga di un anno dell’entrata in vigore della mediazione per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Nella stessa giornata il presidente del Cnf Guido Alpa aveva inviato una lettera al guardasigilli Angelino Alfano, ribadendo ancora una volta la necessità che la proroga riguardasse tutte le materie, preso atto che non sono disponibili le aule presso i Tribunali, non sono reclutabili i conciliatori nel numero e con la professionalità richiesta, e a causa delle difficoltà sollevate dalle compagnie di assicurazione non si è potuto ancora assicurare i rischi della nuova attività. Pur apprezzando  l’idea di ridurre l’impatto della mediazione obbligatoria per i due settori nei quali si registra il maggior contenzioso (condominio e circolazione stradale),  tuttavia, di fronte a questa oggettiva situazione di difficoltà, alla quale non si è ancora potuto porre rimedio, il Cnf ha escluso che tale soluzione sia praticabile, in quanto i problemi sopra segnalati  permarranno comunque per i settori in cui la mediazione fosse attivata.

(Fonte: Ufficio Comunicazione e Media del Consiglio Nazionale Forense)

AUTOMOBILE DIFETTOSA: RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE E DEL CONCESSIONARIO - DENUNZIA DEI VIZI

Con sentenza n. 3290/2010 il Tribunale di Genova ha focalizzato la propria attenzione sulla qualificazione giuridica da attribuirsi alla responsabilità del produttore, dell'importatore e del concessionario nel caso di vendita di un prodotto difettoso, soffermandosi altresì sulle caratteristiche che una denunzia dei vizi deve possedere per essere giuridicamente ritenuta tale.
L'attrice riferiva di avere acquistato dalla concessionaria Gamma un'autovettura di un importante marchio europeo, e che a seguito di un'improvvisa apertura dell'airbag andava a cozzare contro un muro, con conseguenze dannose sia, ovviamente, materiali, sia biologiche. Chiedeva il risarcimento del danno convenendo in giudizio sia la società italiana Beta rappresentante del marchio estero europeo, sia la concessionaria venditrice Gamma.
Un primo problema risolto dal tribunale ha riguardato la qualificazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei soggetti in causa.
Ritiene il Tribunale di Genova nella sentenza in esame che la responsabilità del produttore - o del suo equiparato ex art. 3/3 DPR 224/88 - sia da qualificare come extracontrattuale. La Cassazione conferma infatti che "nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica" (cfr. Cass. 26514/2009).
D'altronde nessun rapporto contrattuale è mai esistito tra l'attrice e la società Beta, essendo l'auto stata acquistata - evidentemente - presso la concessionaria Gamma.
Sulla base di tale allegazione il Tribunale di Genova ha pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Beta quanto alla dedotta responsabilità contrattuale.
Quanto invece, alla dedotta responsabilità extracontrattuale di Beta, la quale pacificamente non ha prodotto la macchina, parte attrice ha ritenuto che potesse applicarsi alla fattispecie l'art. 3/3 del DPR 224/88 secondo il quale si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione; tale tesi è stata però rigettata dal giudicante perché invero il certificato di proprietà della vettura indicava espressamente come fabbricante la società estera europea, come la targhetta del costruttore apposta sulla vettura.
Neppure la società Beta potrebbe essere considerata importatore ai sensi dell'art. 3/4 del DPR n. 224/88, in quanto il produttore è europeo.
Non si tratta di importazione extraeuropea all'interno dell'UE; è solo in tali casi, infatti, che l'importatore può essere equiparato al produttore. Se il produttore è europeo, il danno extracontrattuale va richiesto al produttore.
Neppure Beta è stata ritenuta responsabile ex articolo 2043 c.c. poichè nel sistema di responsabilità extracontrattuale del nostro codice civile, non si può presumere la conoscenza, o la colpevole ignoranza dei vizi da parte dell'asserito responsabile, ma l'onere della prova grava su chi propone la domanda. Onere nella fattispecie non assolto dall'attrice.
Sulle modalità della denunzia dei vizi al venditore, il Tribunale ha ritenuto che l'invio per conoscenza di una segnalazione dei vizi e dei danni in realtà direttamente indirizzata al produttore non costituisca idonea denunzia ex art. 1495 cod. civ. In tali casi, infatti, il venditore può legittimamente ritenere di essere considerato sostanzialmente estraneo alla vicenda, e non avere pertanto interesse ad attivarsi per rimediare ai vizi o per difendersi da un'eventuale richiesta danni. Non va, infatti, dimenticato che il titolo della responsabilità del produttore è diverso (extracontrattuale), rispetto a quella del venditore (contrattuale).
D'altronde bene precisa in tal senso Cass. n. 440/1996: "La denunzia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 cod. civ., oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore".

martedì 15 febbraio 2011

IMPIANTI SCIISTICI: RESPONSABILITA' DEL GESTORE E FORO DEL CONSUMATORE

Una interessante sentenza del Tribunale di Napoli 9 novembre 2010 - 25 gennaio 2011, è intervenuta in materia di responsabilità del gestore degli impianti sciistici.
L'attrice conveniva in giudizio la società di gestione degli impianti di risalita davanti al Tribunale partenopeo, poiché luogo di propria residenza.
Riferiva di avere acquistato uno skipass giornaliero presso la convenuta e  che nel corso di una discesa veniva urtata violentemente alle spalle da altro utente che faceva uso di uno snowboard, riportando lesioni personali. Chiedeva il risarcimento dei danni.
Parte convenuta, nonché la Compagnia di Assicurazioni chiamata in garanzia e manleva, eccepivano anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto, poiché - a loro dire - si sarebbe dovuta applicare la regola generale del foro del convenuto, quindi sarebbe stato competente il Tribunale del luogo ove ha sede la società degli impianti e non quello di residenza dell'attrice; eccepivano inoltre la mancanza di collegamento tra impianti di risalita e piste da sci, con conseguente esclusione di unicità del rapporto giuridico e di responsabilità, sostenendo di conseguenza, che la responsabilità per danni durante la fase di salita sarebbe contrattuale mentre quella durante la fase di discesa extracontrattuale.
Il tribunale ha ritenuto di non potere condividere tale qualificazione giuridica, propendendo invece per l'unicità del soggetto titolare della pista e dell'impianto di risalita; da ciò si ha la conseguenza che con l'acquisto dello skipass lo sciatore concluda un contratto non solo riferito al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambi i casi contrattuale.
Dalla qualificazione giuridica data al rapporto consegue che è applicabile la disciplina del consumatore e quindi si può affermare la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza del consumatore.
Per quanto riguarda poi, nella fattispecie, la responsabilità giuridica del gestore degli impianti, essa è ravvisabile nell'obbligo di legge che il gestore ha di delimitare, recintare, segnalare le aree riservate alla pratica dello snowboard rispetto a quelle per lo sci alpino.
Naturalmente tale responsabilità del gestore può concorrere con la responsabilità extracontrattuale del terzo che ha materialmente provocato l'incidente.

CASSAZIONE: ADOZIONI ANCHE AI SINGLE?

In casi eccezionali un minore straniero puo' anche essere adottato da un single, anche se questa adozione in Italia non avra' un riconoscimento 'legittimante'. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza depositata oggi, relativa all'adozione di una bimba russa da parte di una donna single di Genova, alla quale il Tribunale aveva riconosciuto solo l'adozione 'speciale'.
Di qui la decisione della donna di rivolgersi alla Cassazione che oggi ha respinto il ricorso. Precisando che l'adozione legittimante ''e' consentita solo a coniugi uniti in matrimonio'', i giudici sottolineano pero' come la Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967 che detta le linee guida in materia di adozioni, non preveda nulla in contrario, dunque ''il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilita' dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante''.
(Fonte: Altalex.com)

lunedì 14 febbraio 2011

BREVI CENNI SULL'AFFIDO CONDIVISO

L'articolo 155 del codice civile stabilisce, che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva il giudice deve primariamente verificare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, avendo cura di valutare l'interesse del minore che ha sempre priorità sugli interessi dei genitori.
L'affidamento condiviso rappresenta oramai la regola, mentre è eccezionale l'affidamento del figlio minore ad un solo genitore; tuttavia, nell'applicazione pratica del cosiddetto 'affido condiviso', uno dei problemi che l'interprete si trova ad affrontare è anzitutto quello dell'individuazione del significato stesso, del contenuto, da dare all'affidamento della prole minorenne ad entrambi i genitori; ebbene, salvo ipotesi assai rare, l'istituto giuridico in parola, va inteso nel senso che non comporti mai la collocazione del figlio presso entrambi i genitori, proprio perchè si ritiene più favorevole al minore individuare una permanenza prevalente presso il luogo in cui il bambino è cresciuto ed ha sempre vissuto.
Peraltro l'idea che la condivisione dell'affidamento non consista in una collocazione presso entrambi i genitori si va consolidando anche nelle decisioni dei giudici.
Se, come si è detto, anche in caso di affidamento condiviso vada individuata una collocazione prevalente presso uno dei genitori, il giudice dovrà fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore, nonchè la misura e il modo in cui ognuno dovrà farsi carico della cura del bambino.

VERSO LA RIFORMA DEL DIRITTO CONDOMINIALE

Il 26 gennaio 2011 è stato approvato in commissione Giustizia del Senato il disegno di legge n. 71/2011 con il quale si intende riformare profondamente la disciplina del condominio, fondata ormai su norme non più al passo con i tempi.
Il nuovo disegno di legge si prefigge innanzitutto di trasferire in norme di legge i principi giurisprudenziali della Suprema Corte che via via nel corso degli anni sono venuti a stratificarsi in materia.
Ad esempio si individuano possibili modifiche all'articolo 1117 codice civile elencando in modo più preciso le parti comuni dell'edificio:
" L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i sottotetti, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini»."


L'introduzione di un articolo 1117 bis c.c. ha l'intento di ampliare la nozione stessa di condominio, includendo in essa espressamente i condomini orizzontali, costituiti ad esempio da più villette a schiera, e i supercondomini.

Per alcune materie potrebbero essere stabilite maggioranze assembleare particolarmente basse, al fine di rendere più snella la gestione del condominio: potrebbe essere ad esempio sufficiente la maggioranza di 1/3 del valore dell'edificio per eliminare eventuali barriere architettoniche presenti nell'edificio.
Anche riguardo all'amministratore si profilano all'orizzonte alcune possibili modifiche: ad esempio l'amministratore sarà obbligato ad agire per la riscossione forzosa dei crediti condominiali, a pena di solidarietà con gli inquilini morosi, sia per le somme non riscosse sia per gli eventuali danni che da tale omissione dovessero derivare al condominio.
Altre novità ipotizzate riguardano la durata in carica dell'amministratore che dovrebbe passare da uno a due anni.
Risulteranno inoltre riformati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell'assemblea nel senso di uno snellimento del funzionamento di tale organo.
Modifiche potrebbero riguardare anche le modalità di impugnazione delle delibere assembleari.
L'iter legislativo prosegue.

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