L'articolo 155 del codice civile stabilisce, che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva il giudice deve primariamente verificare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, avendo cura di valutare l'interesse del minore che ha sempre priorità sugli interessi dei genitori.
L'affidamento condiviso rappresenta oramai la regola, mentre è eccezionale l'affidamento del figlio minore ad un solo genitore; tuttavia, nell'applicazione pratica del cosiddetto 'affido condiviso', uno dei problemi che l'interprete si trova ad affrontare è anzitutto quello dell'individuazione del significato stesso, del contenuto, da dare all'affidamento della prole minorenne ad entrambi i genitori; ebbene, salvo ipotesi assai rare, l'istituto giuridico in parola, va inteso nel senso che non comporti mai la collocazione del figlio presso entrambi i genitori, proprio perchè si ritiene più favorevole al minore individuare una permanenza prevalente presso il luogo in cui il bambino è cresciuto ed ha sempre vissuto.
Peraltro l'idea che la condivisione dell'affidamento non consista in una collocazione presso entrambi i genitori si va consolidando anche nelle decisioni dei giudici.
Se, come si è detto, anche in caso di affidamento condiviso vada individuata una collocazione prevalente presso uno dei genitori, il giudice dovrà fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore, nonchè la misura e il modo in cui ognuno dovrà farsi carico della cura del bambino.
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