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lunedì 14 febbraio 2011

BREVI CENNI SULL'AFFIDO CONDIVISO

L'articolo 155 del codice civile stabilisce, che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva il giudice deve primariamente verificare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, avendo cura di valutare l'interesse del minore che ha sempre priorità sugli interessi dei genitori.
L'affidamento condiviso rappresenta oramai la regola, mentre è eccezionale l'affidamento del figlio minore ad un solo genitore; tuttavia, nell'applicazione pratica del cosiddetto 'affido condiviso', uno dei problemi che l'interprete si trova ad affrontare è anzitutto quello dell'individuazione del significato stesso, del contenuto, da dare all'affidamento della prole minorenne ad entrambi i genitori; ebbene, salvo ipotesi assai rare, l'istituto giuridico in parola, va inteso nel senso che non comporti mai la collocazione del figlio presso entrambi i genitori, proprio perchè si ritiene più favorevole al minore individuare una permanenza prevalente presso il luogo in cui il bambino è cresciuto ed ha sempre vissuto.
Peraltro l'idea che la condivisione dell'affidamento non consista in una collocazione presso entrambi i genitori si va consolidando anche nelle decisioni dei giudici.
Se, come si è detto, anche in caso di affidamento condiviso vada individuata una collocazione prevalente presso uno dei genitori, il giudice dovrà fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore, nonchè la misura e il modo in cui ognuno dovrà farsi carico della cura del bambino.

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