A cura dell'Avv. Alessandro Nigro (vai al nostro sito web)
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mercoledì 16 febbraio 2011

AUTOMOBILE DIFETTOSA: RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE E DEL CONCESSIONARIO - DENUNZIA DEI VIZI

Con sentenza n. 3290/2010 il Tribunale di Genova ha focalizzato la propria attenzione sulla qualificazione giuridica da attribuirsi alla responsabilità del produttore, dell'importatore e del concessionario nel caso di vendita di un prodotto difettoso, soffermandosi altresì sulle caratteristiche che una denunzia dei vizi deve possedere per essere giuridicamente ritenuta tale.
L'attrice riferiva di avere acquistato dalla concessionaria Gamma un'autovettura di un importante marchio europeo, e che a seguito di un'improvvisa apertura dell'airbag andava a cozzare contro un muro, con conseguenze dannose sia, ovviamente, materiali, sia biologiche. Chiedeva il risarcimento del danno convenendo in giudizio sia la società italiana Beta rappresentante del marchio estero europeo, sia la concessionaria venditrice Gamma.
Un primo problema risolto dal tribunale ha riguardato la qualificazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei soggetti in causa.
Ritiene il Tribunale di Genova nella sentenza in esame che la responsabilità del produttore - o del suo equiparato ex art. 3/3 DPR 224/88 - sia da qualificare come extracontrattuale. La Cassazione conferma infatti che "nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica" (cfr. Cass. 26514/2009).
D'altronde nessun rapporto contrattuale è mai esistito tra l'attrice e la società Beta, essendo l'auto stata acquistata - evidentemente - presso la concessionaria Gamma.
Sulla base di tale allegazione il Tribunale di Genova ha pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Beta quanto alla dedotta responsabilità contrattuale.
Quanto invece, alla dedotta responsabilità extracontrattuale di Beta, la quale pacificamente non ha prodotto la macchina, parte attrice ha ritenuto che potesse applicarsi alla fattispecie l'art. 3/3 del DPR 224/88 secondo il quale si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione; tale tesi è stata però rigettata dal giudicante perché invero il certificato di proprietà della vettura indicava espressamente come fabbricante la società estera europea, come la targhetta del costruttore apposta sulla vettura.
Neppure la società Beta potrebbe essere considerata importatore ai sensi dell'art. 3/4 del DPR n. 224/88, in quanto il produttore è europeo.
Non si tratta di importazione extraeuropea all'interno dell'UE; è solo in tali casi, infatti, che l'importatore può essere equiparato al produttore. Se il produttore è europeo, il danno extracontrattuale va richiesto al produttore.
Neppure Beta è stata ritenuta responsabile ex articolo 2043 c.c. poichè nel sistema di responsabilità extracontrattuale del nostro codice civile, non si può presumere la conoscenza, o la colpevole ignoranza dei vizi da parte dell'asserito responsabile, ma l'onere della prova grava su chi propone la domanda. Onere nella fattispecie non assolto dall'attrice.
Sulle modalità della denunzia dei vizi al venditore, il Tribunale ha ritenuto che l'invio per conoscenza di una segnalazione dei vizi e dei danni in realtà direttamente indirizzata al produttore non costituisca idonea denunzia ex art. 1495 cod. civ. In tali casi, infatti, il venditore può legittimamente ritenere di essere considerato sostanzialmente estraneo alla vicenda, e non avere pertanto interesse ad attivarsi per rimediare ai vizi o per difendersi da un'eventuale richiesta danni. Non va, infatti, dimenticato che il titolo della responsabilità del produttore è diverso (extracontrattuale), rispetto a quella del venditore (contrattuale).
D'altronde bene precisa in tal senso Cass. n. 440/1996: "La denunzia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 cod. civ., oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore".

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